Art. 8
(Norma transitoria)
1. La disciplina di cui all'
articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972, per la promozione della sicurezza stradale), continuano a trovare applicazione, sia per la conclusione dei procedimenti in corso, sia per la definizione delle istanze riferibili ai fondi stanziati sull'esercizio 2004 nel rispetto degli obiettivi determinati per il medesimo esercizio con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
1 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2, le risorse allocate in bilancio, previste dall'articolo 6, comma 1, possono essere utilizzate per le tipologie di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
1 ter. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.
1 quater. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006