Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972, per la promozione della sicurezza stradale), continuano a trovare applicazione, sia per la conclusione dei procedimenti in corso, sia per la definizione delle istanze riferibili ai fondi stanziati sull'esercizio 2004 nel rispetto degli obiettivi determinati per il medesimo esercizio con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006