Art. 7
(Collaborazioni tra enti)
1. La Regione č autorizzata a stipulare convenzioni con le universitā, i provveditorati agli studi o altri enti pubblici al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi le finalitā previste dalla presente legge e in particolare per realizzare le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale.
2. Delle convenzioni di cui al comma 1 si dā comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5.