Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
Art. 5
 (Osservatorio sulla sicurezza stradale)
1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 29/2017