(Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)
1 La Regione al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:
a) istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4;
b) divulga, anche con mezzi elettronici, il Piano di cui all'articolo 2 e la Relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) individua di concerto con le Amministrazioni provinciali interessate i siti da adibire a circuito per la guida sicura;
d) concede finanziamenti alle universitą e agli istituti scolastici regionali da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi, che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.
d bis) organizza manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'educazione stradale, anche attraverso iniziative volte a fornire informazioni sull'attivitą svolta e sui programmi approvati, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza.