Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
Art. 2
1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 16/2005
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 16/2008