Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā di cui alla presente legge č autorizzata la spesa complessiva di 1.087.000 euro, suddivisa in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unitā previsionale di base 6.4.350.2.2990 <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 3926 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale>> e lo stanziamento di 1.087.000 euro, suddiviso in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Per le medesime finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 6.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3927 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale - ricorso al mercato finanziario>> e lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2004.
4. All'onere di 250.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unitā previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.