1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'
articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.
2.
L'azione regionale è in particolare orientata a:
a) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano di cui all'articolo 2;
b) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;
c) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;
d)
( ABROGATA )