Legge regionale 17 agosto 2004 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
CAPO II
Partecipazione degli enti locali
Art. 3
(Modalità di partecipazione degli enti locali allaprogrammazione e alla verifica)
1. Gli enti locali partecipano alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi attraverso le seguenti rappresentanze:
a) a livello regionale: la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4;
b) a livello aziendale: la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, ovvero la sua Rappresentanza;
c) a livello di distretto-ambito: l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come sostituito dall'articolo 6, comma 1.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994)
1.
( ABROGATO )
(1)
2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, come sostituito dal comma 1, provvede la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:1 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006