Legge regionale 17 agosto 2004 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
Art. 16
(Abrogazione di norme)
1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
2. Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio- assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);
c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.