(Modalità di partecipazione degli enti locali allaprogrammazione e alla verifica)
1.
Gli enti locali partecipano alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi attraverso le seguenti rappresentanze:
a) a livello regionale: la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4;
b) a livello aziendale: la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, ovvero la sua Rappresentanza;
c) a livello di distretto-ambito: l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come sostituito dall'articolo 6, comma 1.