Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
Art. 21
 (Norma finale)
1. Ove non disposto diversamente, qualora un parere non sia formalmente espresso con le modalità ed entro il termine temporale previsti, lo stesso si intende reso positivamente.
2. Le intese previste dalla presente legge intervengono entro quarantacinque giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, l'atto può essere motivatamente emanato prescindendo dall'intesa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle intese sul PAT previste all'articolo 11.
4. Le intese tra la Regione, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, e all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, intervengono di regola entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto.
5. Entro trenta giorni dalla richiesta e per una sola volta, i soggetti di cui al comma 4 possono rappresentare formalmente motivi di dissenso dalla proposta ovvero elementi per la modificazione della proposta stessa.
6. Qualora nei quindici giorni successivi non si pervenga all'accordo, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta avanzata dall'Amministrazione regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.