Art. 20
(Norma transitoria)
1. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il rapporto contrattuale dei Coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente
articolo 17 della legge regionale 12/1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'articolo 17 della menzionata
legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.
3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e di cui all'
articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.