Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo III abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge, attraverso le norme sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria, integra il percorso di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), avviato con la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). La presente legge inoltre, mediante l'individuazione e la disciplina degli strumenti di programmazione afferenti alle predette materie, dà prima applicazione, limitatamente agli aspetti connessi con i procedimenti di programmazione, alle previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 2
 (Finalità)
4. La Regione e gli enti locali favoriscono inoltre l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle associazioni di tutela degli utenti e assumono il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con le altre parti sociali.
CAPO II
 Partecipazione degli enti locali
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
Art. 5
2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, come sostituito dal comma 1, provvede la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
CAPO III
 Programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
CAPO IV
 Integrazione sociosanitaria
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
CAPO V
 Adeguamento e modifica di norme
Art. 17
Note:
1 Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 25/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 21 L.R. 12/1994.
2 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
2 Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 12, 16 e 20, L.R. 49/1996.
Art. 19
3. All'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;
c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:<<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
2 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014
CAPO VI
 Norme transitorie e finali
Art. 20
 (Norma transitoria)
1. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il rapporto contrattuale dei Coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente articolo 17 della legge regionale 12/1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'articolo 17 della menzionata legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.
3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e di cui all'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
 (Norma finale)
1. Ove non disposto diversamente, qualora un parere non sia formalmente espresso con le modalità ed entro il termine temporale previsti, lo stesso si intende reso positivamente.
2. Le intese previste dalla presente legge intervengono entro quarantacinque giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, l'atto può essere motivatamente emanato prescindendo dall'intesa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle intese sul PAT previste all'articolo 11.
4. Le intese tra la Regione, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, e all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, intervengono di regola entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto.
5. Entro trenta giorni dalla richiesta e per una sola volta, i soggetti di cui al comma 4 possono rappresentare formalmente motivi di dissenso dalla proposta ovvero elementi per la modificazione della proposta stessa.
6. Qualora nei quindici giorni successivi non si pervenga all'accordo, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta avanzata dall'Amministrazione regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.