Art. 15
(Norma di raccordo)
1. Ovunque ricorra l'espressione: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>>.
2. Ovunque ricorra l'espressione: <<Assemblea dei sindaci di distretto>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale>>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 16
(Abrogazione di norme)
1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
2.
Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio- assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);
c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.
Art. 17
Note:
1 Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 25/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 21 L.R. 12/1994.
2 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 18
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
2 Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 12, 16 e 20, L.R. 49/1996.
Art. 19
3. All'
articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;
c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:<<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
2 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014