Art. 15
(Norma di raccordo)
1. Ovunque ricorra l'espressione: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>>.
2. Ovunque ricorra l'espressione: <<Assemblea dei sindaci di distretto>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale>>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.