Art. 9
(Membri della Giunta regionale)
1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.