1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della
legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.