Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 12/07/2007

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
Art. 1
 (Oggetto della legge)
1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.