Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 12/07/2007

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
Art. 3
 (Rimozione delle cause di ineleggibilità)
2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 17/2007
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 17/2007