Legge regionale 21 luglio 2004 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

Art. 5

(Enti riconosciuti per l'attività di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana. Determinazione dell'importo dell'assegnazione spettante per l'anno 2004)

1. Ai fini della ripartizione dello stanziamento autorizzato a valere sul capitolo di spesa 5547 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004 dalla Tabella E, relativa all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), a favore degli enti che svolgono attività al livello regionale per la conservazione, valorizzazione e diffusione della lingua e cultura friulana, individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 80, della legge regionale 1/2003, l'importo da assegnare a ciascun ente è fissato in misura pari al 95 per cento di quello previsto per l'anno 2003 dall'articolo 6, comma 81, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

2. La quota dello stanziamento indicato al comma 1, che eccede la somma delle assegnazioni previste a favore degli enti ivi individuati, può essere destinata a favore di ulteriori organismi operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 15/1996, espressamente indicati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.