Art. 27
(Autorizzazione alla permuta o alienazione dell'immobile <<Villa Ostende>>)
1. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a permutare o alienare, mediante procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato <<Villa Ostende>> sito a Grado, realizzato con contributi regionali, con altro immobile maggiormente idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore delle persone disabili.
2. Il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale dispone con proprio decreto la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui al
comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, sull'immobile denominato <<Villa Ostende>> e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sul nuovo immobile, che non può essere alienato fino alla scadenza dell'ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993).
3. Nel caso di alienazione dell'immobile <<Villa Ostende>>, l'Amministrazione provinciale di Udine deve utilizzare la somma ricavata solo per la realizzazione di strutture da destinare ad attività assistenziali a favore delle persone disabili.