<<2 bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.>>.