Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 17
 (Pubblicità sanitaria)
1. Le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), come modificato dall'articolo 3 della legge 42/1999, sono trasferite ai direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.