Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 14
 (Disposizioni in materia di servizio farmaceutico)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

4.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia)
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.>>.

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.6, L.R. 43/1981.
2 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 43/1981.