Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 12
 (Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali)
1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, ovvero per qualsivoglia altro motivo, l'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio sanitario ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale. La durata dell'incarico ad interim è indicata dall'atto di nomina senza alcuna maggiorazione retributiva a favore dell'incarico rispetto a quella già riconosciuta per contratto.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 263, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 5, L. R. 15/2014
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 14/2016