Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 11
 (Modifica di termini per la presentazione di domande di contributo nel settore delle attivitą sportive e ricreative)
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8/2003, le parole: <<entro il 28 febbraio>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 gennaio>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011