Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 10
2. L'onere di cui al comma 126 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 1, continua a fare carico all'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributi a favore del Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per l'organizzazione e realizzazione di un programma di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali del festival>>.