Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 1
 (Compensazioni nel settore della formazione professionale)
1. In deroga al comma 194 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attivitą finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, gią consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 85, L. R. 1/2005