1. In deroga al
comma 194 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attivitą finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'
articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, gią consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo.