Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 7
 (Norme intersettoriali e contabili)
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 5, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.722.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.300.2.466 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 726 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio per le politiche della pace e della solidarietà e dell'associazionismo - con la denominazione <<Fondo per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nella regione>> e con lo stanziamento complessivo di 1.722.000 euro, suddiviso in ragione di 574.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 5 bis, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 861.000 euro, suddivisa in ragione di 287.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 791 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio per i rapporti internazionali - con la denominazione <<Fondo per le attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale per iniziative realizzate dalla Regione nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali>> e con lo stanziamento complessivo di 861.000 euro, suddiviso in ragione di 287.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
5. All'onere complessivo di 2.583.000 euro, suddiviso in ragione di 861.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 derivante dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci con riferimento al capitolo 790 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.
6. È assegnato un contributo straordinario di 50.000 euro alla Parrocchia del Duomo di Sacile: per metà dell'importo allo scopo di dotare la missione cattolica di Am-Timan nel Ciad di un mezzo fuoristrada e per l'importo rimanente allo scopo di attrezzare Palazzo Carli per finalità museali ed espositive.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.300.1.497 <<Interventi di solidarietà>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 300 - spese correnti, con riferimento al capitolo 4520 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Parrocchia del Duomo di Sacile per interventi di solidarietà e per acquisto di attrezzature>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.
8. A far data dal suo insediamento, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 12 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia), è attribuito ai suoi componenti un gettone di presenza il cui importo viene determinato con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Sono comunque esclusi da tale beneficio i Consiglieri regionali in carica.
9. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10, è presentata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.494 <<Interventi straordinari di edilizia residenziale>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 340 - Servizio per l'edilizia residenziale - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 3283 (2.1.241.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Sagrado da retrocedere alla famiglia del carabiniere deceduto in Iraq a Nassiriya a compenso della perdita del contributo regionale per l'abitazione>>.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), come aggiunto dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1984, relativamente al comitato misto paritetico di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.340.1.1633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Spese per i gettoni di presenza, il trattamento di missione, la partecipazione a convegni, congressi e altre iniziative particolari, dei componenti della Commissione regionale per le servitù militari, nonché compensi ai componenti del comitato misto paritetico>>.
14. Al comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo la parola <<attuazione>> sono inserite le seguenti: <<e la promozione>>. Conseguentemente nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, nella denominazione del capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dopo la parola <<attuazione>> sono inserite le seguenti: <<e la promozione>>.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, nell'ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un finanziamento forfetario pari a 300.000 euro per l'anno 2004, per l'investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e sin qui avviato nell'ambito territoriale dei comuni della provincia di Pordenone.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004, sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 35 - Tabella G, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare in convenzione con altre Regioni progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi, anche in collaborazione con il concessionario del servizio informatico.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2004, di 1.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 190 (2.1.220.5.01.01) di nuova istituzione nella rubrica n. 280 - Servizio per il sistema informativo regionale - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi>> e con lo stanziamento complessivo di 2.800.000 euro, suddiviso in ragione di 750.000 euro per l'anno 2004, di 1.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per l'anno 2006.
21. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e per quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale medesima, come modificato dall'articolo 4, comma 50, della legge regionale 1/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ed agli istituti bancari con lo stesso convenzionati un rimborso forfetario, IVA compresa, per gli adempimenti e le funzioni affidate.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.340.1.1613 <<Spese per l'attuazione degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 340 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3258 (1.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio per l'edilizia residenziale - con la denominazione <<Rimborso forfetario a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ed agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate>> e con lo stanziamento di 130.000 euro per l'anno 2004.
24. La modulistica necessaria al Tesoriere regionale per le operazioni di riscossione delle entrate e per la gestione dei depositi di terzi, definitivi e provvisori, preventivamente approvata dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, non è soggetta a vidimazione.
25. Nel caso previsto dal comma 24 il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria di cui alla legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia), è modificato mediante scambio di corrispondenza fra la Regione e il Tesoriere.
26. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 22, della legge regionale 20/2002, le parole <<convegni e iniziative>> sono sostituite dalle seguenti: <<convegni, iniziative>> e, in fine al primo periodo, sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per minute spese di rappresentanza>>. Conseguentemente nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, la denominazione dei capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, è modificata con l'aggiunta in fine delle parole <<, nonché per minute spese di rappresentanza>>:
UPB/capitoloUPB/capitoloUPB/capitolo
52.3.220.1.525/61052.3.200.1.924/30452.3.210.1.1639/431
52.2.250.1.474/982752.3.230.1.1615/410452.3.240.1.1642/9826
52.3.270.1.1644/151552.3.260.1.1637/6852.3.260.1.1646/589
52.3.310.1.1619/472052.3.280.1.1640/59552.3.300.1.475/9828
52.3.340.1.1633/983152.3.320.1.1621/982952.3.330.1.1624/9830
52.3.370.1.479/983452.3.350.1.1636/983252.3.360.1.476/9833


27. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), le parole <<unità previsionale di base 3.3.330.1.339>> sono sostituite dalle seguenti: <<unità previsionale di base 3.3.330.1.399>>.
31. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 900 e 901 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci sopraccitati sono inseriti nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico medesimo.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 e al comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, come aggiunto dal comma 33, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Abrogato il comma 33, per effetto dell'abrogazione del comma 3 bis dell'art. 9, L.R. 8/2000, operata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
2 Comma 23 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.