Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)

1. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.

3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.