Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 20

(Modifica alla legge regionale 9/1996 concernenti interventi nel settore zootecnico)

1. Il comma 11 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), è sostituito dal seguente:

<<11. In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.>>.