Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 16

(Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall' articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

(1)(6)(7)

1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.

(8)

1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.

(3)

1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.

(4)

1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis , alla concessione del contributo in conto capitale di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005) e alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali).

(9)(13)(14)

1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:

a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;

c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;

d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;

e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale.

e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.

(10)(15)

1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.

(11)

1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.

(12)

1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018.

(16)

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.

(2)(5)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 109, lettera a), L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 109, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L. R. 37/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

10  Comma 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11  Comma 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

12  Comma 1 septies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Parole sostituite al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019

14  Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

15  Lettera e bis) del comma 1 quinquies aggiunta da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019

16  Comma 1 octies aggiunto da art. 43, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019