Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 11

(Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)

1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.

2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.

3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.

4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.

5. Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.

6. L'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità di lunga durata del beneficiario;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;

d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.