﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 04 giugno 2004

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>decesso del beneficiario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>incapacità di lunga durata del beneficiario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.</p></p></p></body></html>