<<6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.>>.