Art. 43
(Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.
2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.
3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.