<<2. Il procedimento č unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolaritā formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.>>;