(Sostituzione del Direttore centrale delle attivitą produttive nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale)
1. Il Direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale sostituisce il Direttore centrale delle attivitą produttive, in caso di assenza o impedimento, nelle riunioni del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'
articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dall'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995.