Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Art. 31
4.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole <<, la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi>> con le seguenti: <<e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 1/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005