All'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<
non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,>> sono soppresse.