Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Art. 23
1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
2 Comma 2 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 25/2007
4 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 2, L. R. 25/2007
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 3, L. R. 25/2007
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 4, L. R. 25/2007
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 5, L. R. 25/2007
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 6, L. R. 25/2007
9 Comma 2 ter aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 17/2010
10 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
11 Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
12 Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 97, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
14 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
15 Comma 1 bis abrogato da art. 2, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016