Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitā economiche e produttive.
Art. 20
(Modifica alla
legge regionale 9/1996
concernenti interventi nel settore zootecnico)
1.
Il
comma 11 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9
(Legge finanziaria 1996), č sostituito dal seguente:
<<11.
In caso di anticipato scioglimento dell'Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo č devoluto all'Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.>>.