Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Art. 16
 (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall' articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 109, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 109, lettera b), L. R. 27/2014
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L. R. 37/2017
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Comma 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Comma 1 septies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
14 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15 Lettera e bis) del comma 1 quinquies aggiunta da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
16 Comma 1 octies aggiunto da art. 43, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019