Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Art. 15
 (Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell'ambito delle avversità atmosferiche)
1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.