<<22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali č autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.
23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>>.