Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:
<<89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.>>;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziate sull'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 70, L. R. 15/2005
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 70, L. R. 15/2005
3 Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 2 ter abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010