<<89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal
regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'
articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.>>;