Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

Art. 1

(Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)

1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, è autorizzato il finanziamento di un progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.

2 bis. Le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale.

(1)

3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni dello stemma concesso alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul BUR 8 febbraio 1968, n. 193.

4. Competente alla realizzazione del progetto è la Direzione generale della Presidenza della Regione in quanto titolare delle competenze in materia di comunicazione.

5. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 13/2021

Art. 2

(Norme in materia di rispetto del patto di stabilità)

1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 13, comma 9, L. R. 11/2011

Art. 4

(Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui già contratti prevedendo l'applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione dell'emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito nonché delle penali di estinzione anticipata.

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 83, L. R. 1/2005

Comma 2 bis abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 5

( ABROGATO )

(3)(4)(5)(6)(7)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.

Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.

La decorrenza 1 giugno 2009 è posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.

La decorrenza è ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.

La decorrenza è ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.

La decorrenza 1 settembre 2011 è ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.

Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 3/2002 concernenti laFondazione Carlo Di Giulian di Arba)

1. All'articolo 8 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.

4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.>>;

b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione>>.

Art. 7

(Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare)

1. Gli immobili di cui all'articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.

2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.

3. All'articolo 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<edifici adibiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni immobili anche adibiti>>.

Art. 8

(Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idricoin seguito agli eventi sismici del 1976)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdemanializzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).

2. Previa costituzione di una servitù pubblica a salvaguardia della funzionalità idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprietà ai Comuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unità immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

3. Il trasferimento dei predetti immobili è disposto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.

Art. 9

(Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste)

(1)

1. Ai fini della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.

3. La revoca del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2005, n. 378, l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 in quanto contrastanti rispettivamente con gli artt. 7 e 8 della L. 84/1994.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale 54/1983 concernentel'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali)

1. All'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 44/1988, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.>>.

Art. 11

( ABROGATO )

(2)

Note:

Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 5 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera vv), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernenteil rimborso delle spese per la difesa in giudizio)

1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<passata in giudicato,>> sono inserite le seguenti: <<di condanna o equiparata>>.

2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.

3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;

b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.

Art. 13

(Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)

1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.

2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.

(1)

2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.

(2)

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;

b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;

c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 63, L. R. 30/2007

Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 37, L. R. 17/2008

Art. 14

(Contratti di lavoro a tempo determinato)

(1)(2)(3)

1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;

b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;

c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 38, comma 2, L. R. 19/2006

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 19/2006

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera f), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

Art. 16

(Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell'Unione europea, un'indennità mensile pari alla differenza tra l'indennità percepita dall'Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 17

(Norme in materia di autonomie locali)

1. L'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

2. All'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.>>.

3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole <<e all'Assessore regionale per le autonomie locali>> sono soppresse.

4.

( ABROGATO )

(6)

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.>>.

6.

( ABROGATO )

(4)

7.

( ABROGATO )

(5)

8. L'articolo 4 della legge regionale 22/1976 è abrogato.

9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.

10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:

<<g bis) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.>>.

11. Al comma 10 dell'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole <<30 novembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2004>>.

12. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

<<19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.>>;

b) il comma 20 è abrogato.

13.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 33, L. R. 19/2004

Comma 13 interpretato da art. 2, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 13 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 6 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008

Comma 7 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008

Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 9/2009

Art. 18

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2004 concernenteinterventi a favore dei corregionali all'estero)

1. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2004 le parole <<30 giugno 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2004>>.

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.>>;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

<<5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.>>.

4. L'articolo 5 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Insediamento della Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.>>.

5. All'articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.>>;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.>>;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.

6. L'articolo 7 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Trattamento economico)

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della Commissione.

3. Il compenso di cui al comma 2 è aggiornato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Alla Presidente e alle commissarie che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.>>.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del Consiglio regionale a partire dall'1 gennaio 2005.

8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 16/2013

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.