Art. 8
(Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico
in seguito agli eventi sismici del 1976)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdemanializzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall'
articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).
2. Previa costituzione di una servitù pubblica a salvaguardia della funzionalità idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprietà ai Comuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unità immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
3. Il trasferimento dei predetti immobili è disposto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.