Art. 2
(Norme in materia di rispetto del patto di stabilità)
1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.
2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.