Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.
Art. 19
 (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
5. All'articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
e) i commi 6 e 7 sono abrogati.
7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del Consiglio regionale a partire dall'1 gennaio 2005.
8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 16/2013