<<Art. 7
(Trattamento economico)
1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.
2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della Commissione.
3. Il compenso di cui al comma 2 è aggiornato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Alla Presidente e alle commissarie che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.>>.