Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.
Art. 17
 (Norme in materia di autonomie locali)
1. L'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole <<e all'Assessore regionale per le autonomie locali>> sono soppresse.
9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.
10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:
<<g bis) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.>>.

11. Al comma 10 dell'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole <<30 novembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2004>>.
Note:
1 Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 33, L. R. 19/2004
2 Comma 13 interpretato da art. 2, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
3 Comma 13 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
4 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
5 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
6 Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 9/2009